COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
PROVINCIA DI CATANZARO
Ordinanza n. 19/08
IL SINDACO
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28/08/2007, recante “Disposizioni urgenti di Protezione Civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nel territorio della Regione Calabria in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione”;
VISTO il Piano Comunale di Emergenza approvato con Delibera di G.M. n. 37 del 20/03/2008;
CONSIDERATO che nella stagione estiva i terreni incolti, per le particolari condizioni meteorologiche, sono spesso interessati da fenomeni di combustione ed incendi, che potrebbero causare notevoli rischi per l’incolumità della popolazione, dei beni e del patrimonio agro-forestale;
RITENUTO che la pulizia dei terreni prima della stagione estiva costituisce fondamentale attività di prevenzione dei fenomeni di autocombustione ed incendio;
Visto l’Art. 15 del D.L.L.gt 1 Settembre 1918 n° 1446;
Visto l’Art. 29 del Codice della strada n. 285 del 30/04/1992 e s.m;
Visto l’Art. 1 del D.Lgs n. 112 del 31/03/1998;
Vista la Legge. 353 del 21/11/2000 in materia di incendi boschivi;
ORDINA
Ai proprietari, conduttori e fittuari di terreni, appartenenti a qualunque categoria d’uso, presenti sul territorio Comunale, di provvedere alla pulizia dei terreni previa falciatura della vegetazione cespugliata e di quant’altro potrebbe essere infiammabile, al fine di scagionare possibili rischi per la popolazione, per i beni e per le infrastrutture esposte;
Di provvedere ad effettuare tale pulizia per un raggio di 50 metri da tutti i fabbricati e dalle infrastrutture esistenti; in particolare gli interessati dovranno pulire il proprio fondo, o corte, o giardino posti in prossimità di strade, nonché di fabbricati residenziali, rurali, industriali, commerciali ed artigianali in genere;
E’ vietato gettare fiammiferi, sigarette e qualunque altra cosa atta ad appiccare il fuoco lungo le strade, nei boschi, nei campi e nei giardini in genere;
Le operazioni di accensione di eventuali fuochi, nel periodo compreso da giugno ad ottobre, devono essere eseguite solo ed esclusivamente previa autorizzazione e disposizioni dettate dal Corpo Forestale dello Stato;
dovranno comunque essere eseguite nelle prime ore del mattino e sorvegliate fino al completo spegnimento, inoltre tali operazioni dovranno essere sospese nei giorni ventosi;
Di provvedere a segnalare la situazione di pericolo di propagazione degli incendi che si possano manifestare ai limitrofi terreni, fondi, cortili, giardini, ecc. al fine di adottare misure precauzionali a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Detti lavori di pulitura devono essere eseguiti entro il 15° giorno dalla data di avviso della presente ordinanza, scaduto tale termine questa Amministrazione procederà, senza ulteriore avviso, ad adottare i provvedimenti previsti dalle vigenti norme in materia.
AVVERTE
A tutti i proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo di terreni che saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza e per inosservanza della suddetta ordinanza, che saranno applicate le sanzioni amministrative ai sensi di legge, oltre la denuncia all’Autorità Giudiziaria.
DISPONE
Di demandare alle Forze dell’Ordine ed alla Polizia Municipale, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza